Ormai da diversi anni il nostro Legislatore ha optato, anche per motivi contabili, per la ‘criminalizzazione’ dello stato di alterazione da sostanze alcoliche del conducente di veicoli su strada.
Effettivamente, a causa dello stato alterato, il conducente può percepire la realtà in forma distorta e avere una diminuzione delle facoltà sensoriali, ovvero i riflessi rallentati, e rappresentare un pericolo (anche per se stesso).
L’art. 186 del Codice della Strada prevede una moltitudine di sanzioni penali e amministrative, a seconda del tasso alcolemico accertato e della tipologia di conducente.
” Tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l: solamente una sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
” Tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l: sia con sanzione penale (arresto fino a sei mesi) che amministrativa (sospensione della patente da 6 mesi a un anno);
” Tasso alcolemico >1,5 g/l: sia con sanzione penale (arresto da 6 mesi a 1 anno) che amministrativa (sospensione della patente da 1 a 2 anni, sequestro del veicolo e successiva confisca);
” Se il conducente rifiuta di sottoporsi all’accertamento costui sarà soggetto alla sanzione prevista per l’ipotesi più grave.
Se il conducente del veicolo è soggetto diverso dal proprietario del mezzo, la durata della sospensione è raddoppiata, ma non si applicano sequestro e confisca. Nel caso di recidiva biennale è prevista la revoca della patente.
Ad eccezione del caso in cui vi sia stata causazione di un sinistro stradale, la sanzione penale (detentiva e pecuniaria) può essere sostituita (una volta sola) con lavori socialmente utili. Questi ultimi consentono inoltre di estinguere il reato e ottenere la revoca della confisca, nonché il dimezzamento del periodo di sospensione della patente.
L’accertamento del tasso alcolemico può essere acquisito tramite le analisi del sangue oppure tramite l’etilometro. Quest’ultimo è un mezzo al quale il conducente deve essere sottoposto almeno due volte a distanza di cinque minuti di tempo.
Alcuni sintomi quali l’aggressività, il mancato controllo dei movimenti, la scoordinazione e le difficoltà nel parlare, non sono sufficienti a provare lo stato di ebbrezza alcolica (penalmente rilevante) e necessitano di accertamenti tecnici (quali il prelievo del sangue o l’etilometro).
Importante ricordare l’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui la prova etilometrica è nulla ove manchi l’avvertimento al conducente del diritto a richiedere l’assistenza di un legale di fiducia durante l’accertamento (Cass. S.U. Pen. n. 5396 del 2.2.2015).
Opportuno ricordare che esistono sanzioni più severe per determinate categorie di soggetti: es. i conducenti di età inferiore a 21 anni, o che abbiano conseguito la patente di guida da meno di 3 anni, o che siano conducenti professionali.